Regione, rivoluzione in sessanta articoli. Dalla semplificazione alla trasparenza, dalle missioni all’ambiente. Facilitatori d’impresa per collegare il pubblico agli investitori privati.

Regione, rivoluzione in sessanta articoli. Dalla semplificazione alla trasparenza, dalle missioni all’ambiente. Facilitatori d’impresa per collegare il pubblico agli investitori privati.

Da Il Messaggero del 1 maggio 2015

Varato il corposo disegno: disciplinerà o cambierà le leggi esistenti. Tredici campi d’intervento

L’assessore Silvio Paolucci preferisce non chiamarla legge Omnibus, «per depurarla da qualsiasi accezione negativa»; ma nei fatti il disegno di legge deliberato dalla giunta, tecnicamente un «collegato alla Finanziaria 2015», raccoglie in sé tutti o quasi i campi di intervento dell’azione legislativa e amministrativa della Regione.
Oltre sessanta articoli per tredici campi d’intervento destinati a disciplinare, correggere e in alcuni casi rivoluzionare, le leggi esistenti. A partire dalla semplificazione, premialità e formazione, destinati allo sviluppo, con la creazione dei «Facilitatori d’impresa» (anelli di congiunzione tra la pubblica amministrazione e gli investitori privati), con le agevolazioni nella locazione degli immobili industriali dismessi, con la premialità per chi investe guardando ai giovani, alla loro formazione e alla promozione delle attività culturali, fino allo snellimento delle procedure amministrative regionali che, salvo eccezioni motivate, dovranno essere evase entro trenta giorni.
SOCIETA’
Un capitolo è dedicato poi alla sola trasparenza, con l’obbligo anche per le società controllate e in house di ricorrere sempre a procedure ad evidenza pubblica e di limitare al massimo al 20% della spesa del 2009, i budget relativi a consulenze e incarichi, a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, al 50% quelle per missioni all’estero e formazione e all’80% per affitto auto e uso di taxi.
Nuove regole anche per la depurazione «per riempire lo spazio di azione dopo il decreto Sblocca Italia», con permessi in deroga di massimo 18 mesi per mettersi in regola; così come deroghe sono previste per bar e ristoranti dei centri storici che potranno fare a meno di finestre se muniti di impianti di areazione alternativa. Interventi importanti sono poi quelli che rimoduleranno la composizione delle commissioni e le procedure di valutazione di impatto ambientale e strategica, con sanzioni per chi trasgredisce che vanno dai 20mila ai 150mila euro.
Quando alla promozione turistica, mani anche sugli ex Aptr e Iat, che potranno essere gestiti anche dalle Dmc e che potranno essere aperti, laddove non ce ne siano i numeri, in deroga, in centri di particolare interesse turistico.
IMMOBILI
E ancora il patrimonio immobiliare regionale potrà essere affidato a titolo gratuito, purché ne garantiscano la manutenzione e le spese, sia alle amministrazioni pubbliche che a privati, senza scopo di lucro, per la realizzazione di progetti che siano di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o piuttosto di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa.
Nuove regole anche per le licenze relative ai taxi senza conducente finora affidate ai Comuni, così come per le dirigenze delle polizie municipali che hanno creato paradossi amministrativi in molte città (da Sulmona a Lanciano).
Insomma un provvedimento corposo, destinato a scuotere tutto il sistema. In pratica la carta d’intenti con cui l’amministrazione regionale di Luciano D’Alfonso intende sottoporre ai cittadini e portare a compimento la sua idea di Regione.

In allegato disegno di legge e relazione: http://www.silviopaolucci.it/?p=2396

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 DISEGNO di legge regionale

Collegato normativo alla legge di stabilità economico-finanziaria regionale 2015. Piano di rafforzamento legislativo dell’efficacia dell’azione regionale.

CAPO I
Disposizioni in materia di semplificazione, di premialità e di tirocini formativi
Articolo 1
(Servizi al cittadino per l’accesso alle risorse pubbliche)
1. La Regione Abruzzo agevola l’accesso alle risorse pubbliche e semplifica le procedure anche mediante servizi di informazione e di assistenza metodologica, diretti ai cittadini e alle imprese per il finanziamento di iniziative di sviluppo sostenute da risorse finanziarie derivanti dai Fondi comunitarie, nazionali e regionali.
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dal Direttore del Dipartimento affidatario della gestione delle risorse, o suo delegato.
3. La Giunta Regionale con proprie direttive, per il tramite della Direzione Generale della Regione Abruzzo, detta indirizzi in merito alle modalità di svolgimento dei servizi di cui al presente articolo.
Articolo 2
(Facilitatore d’impresa)
1. Al fine di facilitare gli investimenti sul territorio abruzzese ed assicurare la velocità dell’attività amministrativa, sono individuati i Facilitatori d’impresa per i progetti di investimento privato di particolare rilievo economico e strategico per il tessuto produttivo regionale, in relazione alla ricaduta occupazionale ed alla innovatività e sostenibilità delle soluzioni proposte, e come tali riconosciuti dalla Regione con apposito atto della Giunta Regionale.
2. Il Facilitatore d’impresa assiste le imprese dall’avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni progressive concernenti tutti gli aspetti della nascita del progetto, la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti. A tal fine, promuove con gli enti locali, con l’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di imprese, conferenze operative, riunioni e colloqui istituzionali, volti alla soluzione di problemi concreti riferiti ai procedimenti autorizzatori.
3. Il Facilitatore d’impresa è individuato, senza oneri aggiuntivi, tra i dipendenti appartenenti alla Regione Abruzzo ed agli enti ed organismi comunque denominati dalla stessa controllati, partecipati o vigilati, mediante atto periodico della Giunta Regionale da adottarsi su proposta del Direttore Generale della Regione.
Articolo 3
(Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche ai fini dell’attrazione degli investimenti e dello sviluppo di impresa)
1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire il massimo utilizzo degli immobili e delle aree industriali di proprietà pubblica, promuove attraverso l’Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e senza oneri aggiuntivi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un censimento di tali beni.
2. La Regione Abruzzo, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo abruzzese, promuove, attraverso l’Agenzia dei Consorzi industriali (ARAP) modalità di locazione agevolata degli immobili di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 4
(Premialità per l’accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei)
1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile, prevede misure di premialità nell’attribuzione delle risorse derivanti da fondi regionali, nazionali ed europei, nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”, in favore di:
a) aziende che concorrano alla realizzazione di programmi o progetti di Enti pubblici o privati finalizzati all’accrescimento delle competenze dei giovani abruzzesi, anche mediante interscambi culturali nazionali ed internazionali;
b) aziende che abbiano concorso alla realizzazione o promozione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale abruzzese.
Articolo 5
(Abruzzo Erasmus Job)
1. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione di esperienze formative in mobilità transnazionale, attraverso la promozione di tirocini formativi extracurriculari o altre modalità di formazione on the job, che consentano ai giovani abruzzesi di rafforzare le proprie competenze ed il curriculum, incrementando le opportunità di ingresso o rientro nel mercato del lavoro, mediante il confronto con ambienti e prassi di lavoro internazionali. Incoraggia, per questa via, gli scambi culturali ed umani, favorendo occasioni di orientamento professionale, esperienze formative nel concreto dei contesti lavorativi, nonché l’apprendimento e la comprensione della cultura ospitante. Promuove, altresì, occasioni di confronto tra cittadini abruzzesi e realtà produttive dei Paesi esteri e crea i presupposti per opportunità di cooperazione tra sistemi economici regionali che possano preludere a programmi e progetti di sviluppo, anche nella prospettiva di un fattivo contributo dell’Abruzzo alla coesione economica e sociale della macro regione Adriatico-Ionica.
2. Per conseguire tali finalità, avvia l’Iniziativa Abruzzo Erasmus Job, sostenuta da risorse finanziarie derivanti dai Fondi comunitari – con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo – da Fondi nazionali e da Fondi regionali destinati al finanziamento di interventi di formazione professionale.
3. La Giunta Regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva la scheda operativa dell’Iniziativa, nella quale sono descritti gli obiettivi specifici, le azioni, i destinatari, i tempi, le risorse finanziarie, le concrete modalità attuative.
Articolo 6
(Tempi dei procedimenti amministrativi regionali)

1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché per quelli oggetto di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai sensi delle vigenti normative costituzionali ed ordinarie in tema di federalismo fiscale, è fissato in trenta giorni, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2.
2. Con una o più deliberazioni della Giunta Regionale, da adottarsi entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale di durata superiore ai trenta giorni, anche se previsti in leggi o regolamenti regionali.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono essere adottati, entro i termini ivi previsti, anche per i procedimenti per i quali non sia intervenuta la conferma o la rideterminazione del termine entro la scadenza prevista dagli articoli 7 e 8 della L.R. n. 31/2013.
CAPO II
Disposizioni in materia di riduzione della spesa e di trasparenza negli appalti pubblici regionali
Articolo 7
(Trasparenza nel settore degli appalti pubblici)
1. I provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica adottati dalla Regione Abruzzo, dagli enti, dalle aziende, dalle agenzie, dalle società, dai consorzi e dagli organismi, comunque denominati, controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, nonché dai concessionari dei servizi pubblici regionali, esplicitano puntualmente, anche al fine di conseguire la massima trasparenza, le ragioni che hanno indotto ad individuare il metodo di aggiudicazione.
2. Fermi rimanendo gli obblighi di cui all’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e quelli di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della Regione Abruzzo, gli avvisi, i bandi di gara o le lettere di invito per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo, indetti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere pubblicati anche nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione Abruzzo.
3. Le commissioni di valutazione delle offerte relative agli appalti terminano i propri lavori entro novanta giorni dalla data di insediamento, salvo motivate richieste di proroga alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi o soggettivi.
Articolo 8
(Patto di integrità)
1. I provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica adottati dalla Regione Abruzzo, dagli enti, dalle aziende, dalle agenzie, dalle società, dai consorzi e dagli organismi, comunque denominati, controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, di importo superiore a euro 150 mila, prevedono, anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), l’impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, anche indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti.
Articolo 9
(Disposizioni relative alle società controllate dalla Regione)
1. Al fine di garantire coerenza e omogeneità di trattamento e allo scopo di assicurare il contenimento della spesa e il buon andamento dell’azione amministrativa, le società regionali controllate, anche in house, osservano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l’acquisto di opere, lavori, servizi e forniture si applicano le procedure di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici. Le società controllate adottano, altresì, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri.
3. Per l’affidamento di incarichi di consulenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.
5. La spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.
6. Non possono essere effettuate spese per missioni anche all’estero per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta per l’anno 2009.
7. La spesa annua per attività esclusivamente di formazione non può essere superiore al 50% delle spesa sostenuta per l’anno 2009.
8. Non possono essere effettuate spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione il noleggio e l’esercizio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi.
9. Le società controllate derivanti da processi di razionalizzazione e aggregazione mediante anche fusione applicano le percentuali previste dai precedenti commi per ciascuna voce di spesa con riferimento alla somma sostenuta allo stesso titolo nell’anno di riferimento da ogni singola società interessata dal processo di aggregazione.
10. Le società di cui al primo comma pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i seguenti dati:
a) informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
b) bilanci e conti consuntivi;
c) costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
d) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) informazioni relative alle procedure di evidenza pubblica;
f) informazioni relative alle procedure di reclutamento del personale;
g) curriculum vitae e retribuzione dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti nonché dei dati relativi ad altri incarichi conferiti da enti pubblici o privati;
h) elenco delle consulenze e delle collaborazioni con curricula vitae e compensi degli incaricati;
i) personale in servizio a tempo determinato e indeterminato e relativo costo complessivo annuale;
l) elenco degli enti di diritto privato partecipati;
m) atti relativi alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
n) informazioni relative all’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
o) atti relativi alle prove selettive per l’assunzione di personale.
11. L’erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 10.
12. Le società di cui al presente articolo adottano misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità, nel rispetto delle previsioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).
13. Nell’esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione, le società di cui al presente articolo applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013).
CAPO III
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Articolo 10
(Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) la parola “esclusivamente” è sostituita dalla parola “prevalentemente”.
2. Al comma 2 dell’art. 13 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 le parole da “dal comma 2” fino a “disposizione” sono sostituite dalle parole “dal comma 2 dell’art. 17 dello stesso D.P.R. n. 327/2001”.
3. Dopo l’articolo 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 è aggiunto il seguente articolo 17 bis:
“Art. 17bis
(Servitù di allagamento)
1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. L’autorità competente come individuata all’art. 3, nei casi di cui al comma 1, dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall’espansione delle acque.
3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera.
4. Con provvedimento della Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell’indennità nel rispetto di quanto previsto ai comma precedenti e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data del provvedimento della Giunta Regionale, non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.
6. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.
Articolo 11
(Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 25 “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”)
1. All’art. 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della L.R. 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con “entro il 30 giugno 2016”;
b) al comma 6, dopo le parole “al citato comma 1” è aggiunto “Se l’utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all’art. 13 del citato Regolamento regionale n. 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione”.
2. All’art. 12 (Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della L.R 3 agosto 2011, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis” e “riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE” sono soppresse;
b) il comma 1bis è sostituito con il seguente:
“1bis. Per potenza efficiente si intende la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla potenza attiva, che può essere prodotta in continuità, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto”;
c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti commi:
“1ter. L’utente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio regionale competente per materia la potenza efficiente di cui al precedente comma 1bis. L’utente deve munirsi di certificazione di organismo terzo che attesti le modalità di misurazione e la potenza efficiente misurata. Nelle more della comunicazione di cui al comma 1ter o qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.
1quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kw fino a che l’impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al precedente comma 1bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, a partire dalla data di rilascio della concessione.
1quinquies. In caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, nel termini di cui al comma 1ter, il canone dovuto è incrementato del 50 per cento”.
Articolo 12
(Modifiche alla L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 “Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)”)
1. All’art. 1 (Canone per l’utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 [Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)] sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a) dopo le parole “dell’articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25” è aggiunto “e successive modificazioni ed integrazioni”;
b) al comma 1 lett. b) dopo le parole “per ogni Kw di potenza nominale media di concessione” è aggiunto “se non trovano applicazione i commi 1 e 1 bis dell’articolo 12 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25”;
c) i commi 6 e 7 sono soppressi.
2. All’art. 2 (Obblighi degli utenti di grandi derivazioni ad uso idroelettrico) della L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola “demaniali” è soppressa.
Articolo 13
(Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d’acqua)
1. Nelle more della classificazione di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), spettano alla Regione, in ossequio all’art. 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all’autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all’esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d’acqua di cui all’Allegato A.
2. Nelle more della definizione, ai sensi dell’art. 19, comma 7, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle forme di compartecipazione agli oneri finanziari conseguenti alle attribuzioni di cui al comma 1 e all’art. 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nonché delle modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili, resta salvo quanto dettato dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 in materia di costituzione del Consorzio degli interessati e della relativa modalità di contribuzione finanziaria di cui all’art. 18 e seguenti del R.D. medesimo.

Articolo 14
(Modifica alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo))
1. Il comma 9 dell’articolo 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:
“9. Sono organi dell’ERSI il Direttore generale e il Revisore dei Conti. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Ente ed ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Revisore dei Conti è individuato tra persone in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. Tali organi sono nominati con provvedimento della Giunta regionale”.
CAPO IV
Disposizioni per l’autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 15
(Oggetto e Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.
2. La disciplina di cui al comma 1 è emanata al fine di:
a) assicurare la realizzazione tempestiva degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi connesse, utili a superare le procedure di infrazione comunitaria e garantire la tutela e salvaguardia dei corpi idrici recettori;
b) garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti oggetto di intervento;
c) assicurare, a garanzia degli obiettivi di cui ai punti precedenti, adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sullo stato di qualità dei corpi idrici recettori.
Articolo 16
(Disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi di imitanti di depurazioni delle acque reflue urbane)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta Regionale disciplina, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse.
2. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 1, la Giunta Regionale si attiene ai criteri di seguito indicati:
a) la durata massima dell’autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, inteso come periodo intercorrente tra l’avvio dei lavori e la messa in funzione dell’impianto, non può superare i diciotto (18) mesi, salvo un’unica proroga concedibile, in maniera espressa, dall’autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell’impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria è tenuto comunque a comunicare preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori;
b) durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria restano sospesi i controlli di cui alla Direttiva in Allegato 3 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato con D.G.R. n. 614/2010;
c) durante il periodo di validità dell’autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma dei lavori, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa;
d) l’ARTA è tenuta, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, a monitorare il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell’autorizzazione provvisoria, al fine di verificare che gli scarichi provvisori non determinino deterioramento dello stato di qualità degli stessi corpi idrici.
Articolo 17
(Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 1)
1. Per le medesime finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, all’art. 3 della L.R. 13-2-2003 n. 1 [Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)] sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici” sono sostituite con “e sono destinate agli interventi di realizzazione adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione e collettamento individuati nel Piano d’Ambito e nei documenti di programmazione approvati ai sensi dell’art. 149 del d.lgs 152/2006, secondo le priorità di cui al Piano di Tutela delle Acque regionale. I Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia territorialmente competente l’elenco aggiornato degli interventi da finanziare con gli introiti delle sanzioni; in caso di mancato rispetto del termine trova applicazione l’art. 152 del d.lgs 152/2006.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Articolo 18
(Modifiche alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31)
1. Al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale vigente in materia di disciplina degli scarichi, fermo restando quanto previsto dall’art. 101 del d.lgs. n. 152/2006, alla L.R. 29 luglio 2010, n. 31, [Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)] sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’art. 2 e la tabella A di cui all’Allegato alla stessa legge sono abrogati;
b) dopo l’art. 4 è inserito il seguente articolo:
“Art. 4 bis
(Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)
1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 si applicano, per gli aspetti relativi alle procedure di assimilazione, nei soli casi indicati all’art. 2 comma 1 lettera a) del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49. comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)”.
CAPO V
Disposizioni in materia di Protezione Civile
Articolo 19
(Modifiche alla L.R. 20 luglio 1989, n. 58 “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”)
1. L’art. 3 della L.R. 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Convenzioni)
1. Al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all’Elenco Territoriale.
2. La Giunta Regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
3. Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni di volontariato e dei successivi rinnovi o disdette, entro 30 giorni dall’adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica alla struttura della Protezione Civile della Regione, a cura dell’ente pubblico contraente.
4. L’Organizzazione di volontariato è tenuta a fornire alla Regione l’elenco dei volontari attivi che operano nel campo della protezione civile e risponde delle attività dei singoli soci nell’impiego e nella qualificazione degli stessi, rimanendo esonerato l’ente pubblico da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.
5. Ai volontari attivi delle Organizzazioni convenzionate, la Regione Abruzzo garantisce l’esenzione ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile.
6. A tal fine la Giunta, con apposito atto, disciplina il rapporto tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e sanità.”
2. L’art. 8 della L.R. 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) è modificato come segue:
“Art. 8
(Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato)
1. La Regione, al fine di individuare le Organizzazioni con le quali instaurare rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile.
2. Possono essere iscritte all’Elenco Territoriale:
a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della L.R. 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
b) le organizzazioni costituite ai sensi della presente legge purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali;
d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale;
e) i Coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie.
3. Ai fini di un miglioramento della efficienza del sistema del volontariato regionale, la Regione Abruzzo può favorire la costituzione dei Coordinamenti territoriali di cui al punto e).
4. La Giunta Regionale disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione delle Organizzazioni nell’Elenco territoriale, nonché la costituzione e la partecipazione dei Coordinamenti di cui al punto e) alle attività di protezione civile”.
CAPO VI
Disposizioni in materia di trasporti
Articolo 20
(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nel quadro delle competenze ad essa attribuite dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). Alla Giunta Regionale spetta:
a) l’approvazione delle Linee Guida Regionali per la regolazione delle competenze dei comuni in materia di noleggio con conducente;
b) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e nel redigere la relazione annuale di cui al comma 3 del presente articolo;
c) il monitoraggio dell’azione amministrativa svolta dai comuni in materia di autoservizi pubblici non di linea.
2. Ai Comuni, nel rispetto della normativa di cui al comma 1 del presente articolo, spetta:
a) l’adozione del regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea mediante autovetture e taxi nel rispetto delle Linee Guida e dei criteri determinati dalla Regione;
b) la determinazione del numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
c) l’indicazione dei criteri per la fissazione delle tariffe del servizio taxi;
d) la determinazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi e della autorizzazione del servizio di noleggio con conducente;
e) la redazione dei bandi di gara per le assegnazioni delle licenze/autorizzazioni;
f) l’assegnazione delle licenze, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle stesse;
g) la verifica annuale del possesso dei requisiti di accesso alla professione.
3. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Regione Abruzzo una relazione redatta secondo i criteri di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo, ai fini del monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività amministrativa.
4. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della L.R. 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l’istituzione del ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge Quadro n. 21 del 15 gennaio 1992) così come modificata dalla L.R. 10 dicembre 2010, n. 57.
Articolo 21
(Contributi per investimenti in conto capitale diretti ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o di autostazioni)
3. La Regione Abruzzo, al fine di favorire il miglioramento e l’ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalità effettuati, può concedere ad Enti Locali contributi per investimenti in conto capitale diretti ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o di autostazioni, mediante costruzione, ammodernamento, ampliamento e completamento di autostazioni e di impianti atti all’interscambio della mobilità delle persone.
4. La Giunta Regionale disciplina con proprio provvedimento modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, dando priorità agli interventi:
a) immediatamente cantierabili;
b) riguardanti bacini di utenza ampi;
c) di abbattimento di barriere architettoniche;
d) per i quali le spese di progettazione sono a totale carico dell’Ente Locale.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 22
(Modifiche alla L.R. 29 novembre 2013, n. 46 “Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”)
1. La lett. c) del comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 29 novembre 2013, n. 46 (Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:
“c) dal gestore del servizio relativamente alle funzioni di accertamento dell’idoneità del percorso e delle fermate, compresa la valutazione della possibilità di autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus di lunghezza superiore fino al 4% rispetto alle misure già consentite”.
CAPO VII
Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
Articolo 23
(Oggetto e finalità)
1. Il presente capo, in attuazione della normativa europea e statale vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e, in particolare, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (V.A.) relative ai progetti pubblici e privati di competenza della Regione.
2. La Regione adegua il proprio ordinamento in materia di procedura di VIA secondo i principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dell’ordinamento comunitario e statale.
3. Le disposizioni del presente capo assicurano la compatibilità degli interventi antropici con la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio abruzzese nel rispetto dei principi della ragionevolezza dell’azione amministrativa, della precauzione, dell’azione preventiva, dell’accollo dei costi ambientali al proponente, dello sviluppo sostenibile e della correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente.
Articolo 24
(Autorità competente)
1. L’Autorità competente ai fini dell’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di opere indicati nell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/06, è il Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e Territorio, ovvero il Dirigente di un Servizio del medesimo Dipartimento, individuato con atto di organizzazione della Giunta Regionale.
2. L’Autorità competente ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo in materia di VIA con riferimento ai progetti di opere indicati nell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152/06, è il Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e Territorio, ovvero il Dirigente di un Servizio del medesimo Dipartimento, individuato con atto di organizzazione della Giunta Regionale.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono preceduti dalla acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’articolo 25, che opera sulla scorta delle risultanze istruttorie fatte pervenire dagli Uffici della Autorità competente.
Articolo 25
(Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale)
1. La Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito “CTR–VIA”) è l’organo tecnico consultivo nelle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al presente capo.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, la CTR–VIA assicura il supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente e, su richiesta di questa, provvede alla:
a) verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Autorità Competente;
b) formulazione di pareri all’esito delle attività di controllo sugli impatti ambientali provocati dalle opere approvate;
c) valutazione e quantificazione delle misure compensative;
d) valutazione e quantificazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 32.
3. La CTR–VIA è composta da soggetti, nominati dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia ambientale, urbanistica e giuridica, nominati tra i dirigenti, ovvero funzionari all’uopo dagli stessi delegati, della Regione Abruzzo, dell’ARTA e di altre pubbliche amministrazioni, nonché tra liberi professionisti iscritti in apposito elenco, istituito e tenuto a cura della Autorità Competente e selezionati sulla base di idoneo curriculum professionale.

4. All’elenco di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti, a domanda degli interessati, distinti per specialità e competenze professionali, i laureati in ingegneria, architettura, urbanistica, geologia, chimica, fisica, biologia, scienza forestale e agraria, giurisprudenza e economia. L’iscrizione può essere richiesta per una sola specializzazione.
5. Ai componenti della CTR–VIA dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non espetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’Amministrazione di appartenenza.
6. Ai componenti esterni della CTR–VIA è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, una somma fissata, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura di euro 30,00 (trenta/00), che può essere rideterminata, con decreto del Presidente della Giunta, in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Ai componenti non residenti nel luogo in cui si svolgono le sedute è dovuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute per la trasferta, ove documentate.
7. I componenti della CTR-VIA restano in carica per la durata della legislatura regionale e comunque, al fine di assicurare la continuità amministrativa, fino all’insediamento dalla nuova CTR–VIA.
8. La Giunta Regionale disciplina con apposita deliberazione il funzionamento della CTR–VIA, definendo anche il numero dei componenti.
9. Le convocazioni della Commissione ed i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione sul sito internet dedicato della Regione Abruzzo.
Articolo 26
(Oneri istruttori)
1. Per la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente provvede a corrispondere alla Regione Abruzzo un importo pari a:
a) 1,6‰ (diconsi unovirgolasei per mille) del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;
b) 0,8‰ (diconsi zerovirgolaotto per mille) del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’Autorità Competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 152/2006;
c) € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) quale importo fisso per le istruttorie relative alla verifica di assoggettabilità a VIA.
2. L’Autorità Competente, con proprio provvedimento, definisce le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1.
Articolo 27
(Accesso alle informazioni, pubblicità e partecipazione al procedimento)
1. L’Autorità Competente garantisce la divulgazione delle informazioni in materia ambientale e l’accesso alle stesse nel rispetto delle vigenti disposizioni di principio nazionali e comunitarie.
2. In tutte le fasi del procedimento per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto ambientale sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l’autorità competente;
b) l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.
3. L’Autorità Competente, in attuazione del disposto di cui al comma 2, oltre che nei termini di cui al D.lgs. n. 152/06, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, assicurando, in particolare, l’intervento di chiunque intenda proporre osservazioni nonché fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’opera o intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo la Regione Abruzzo rende pubbliche le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, unitamente ai relativi dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento, tramite lo Sportello Regionale Ambiente (SRA) di cui all’articolo 25 ed il sito internet regionale dedicato alla VIA.
5. L’Autorità Competente pubblica in versione integrale sul sito internet regionale dedicato alla VIA la documentazione prevista dal D.lgs. n. 152/06 per le procedure di VA e di VIA, nonché le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, i pareri della CTR–VIA di cui all’articolo 25, i provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.
Articolo 28
(Sportello regionale per l’Ambiente (S.R.A.))
1. Lo Sportello Regionale per l’Ambiente (di seguito S.R.A.), istituito presso il Dipartimento Regionale competente in materia di Ambiente e Territorio, assicura in via telematica:
a) l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale;
b) la ricezione delle istanze e della relativa documentazione;
c) la predisposizione dell’elenco della documentazione necessaria per ogni procedimento e la relativa modulistica, rese disponibili sul sito internet dedicato;
d) la realizzazione e l’adeguamento di cartografie tematiche;
e) la raccolta dei pareri di competenza della CTR-VIA;
f) la gestione di un archivio di tutte le procedure dal medesimo Sportello curate o coordinate;
g) la pubblicità dei dati inerenti le attività di monitoraggio e di controllo.
Articolo 29
(Valutazione di incidenza ambientale)
1. Se l’intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA comprendono la valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) di cui all’articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine:
a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
b) la valutazione dell’Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale.
2. Se l’intervento è soggetto esclusivamente alla procedura di VINCA, le autorità competenti assicurano l’accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione al procedimento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le autorità competenti garantiscono, in tutte le fasi del procedimento:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l’autorità competente;
b) l’informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.
4. Per assicurare l’osservanza delle prescrizioni imposte e delle misure di mitigazione di cui al D.P.R. n. 357/1997, le autorità competenti effettuano monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.
5. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, i comuni, se autorità competenti per le procedure di VINCA, informano la Regione sulle valutazioni in corso e sulle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la Giunta Regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore dall’entra in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità con riferimento alle procedure per le quali la Regione è autorità competente, nonché le modalità per assicurare la conoscibilità, attraverso il proprio sito istituzionale, delle informazioni relative alle procedure di VINCA di propria competenza e delle informazioni acquisite dai comuni ai sensi del comma 5.
7. Per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di VINCA, la Regione, in qualità di autorità competente, informa dell’avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.
Articolo 30
(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)
1. Nel caso di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli, la procedura di V.A. o quella di V.I.A. comprende e sostituisce le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) limitatamente alle medesime varianti. A tal fine le modalità di informazione al pubblico di cui all’articolo 27 danno specifica evidenza della sostituzione e gli elaborati relativi alle procedure di valutazione di impatto ambientale comprendono anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati della procedura di V.A.S.
2. Se l’intervento soggetto alle procedure di valutazione di impatto ambientale è previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, nella redazione dello studio preliminare ambientale o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
Articolo 31
(Monitoraggio e controlli)
1. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, i provvedimenti di V.A. e di V.I.A., unitamente alle eventuali prescrizioni, sono espressamente recepiti nel provvedimento finale di approvazione o autorizzazione dell’opera.
2. L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione definitiva dell’opera è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni impartite dall’Autorità Competente ed è tenuta a vigilare, compatibilmente con le attribuzioni assegnatele per legge, sul rispetto delle prescrizioni medesime, anche per il tramite dei soggetti addetti ai controlli secondo le normative vigenti, e comunque a segnalare tempestivamente all’Autorità Competente gli eventuali inadempimenti, inoltrando dettagliato rapporto sulle attività e sui sopralluoghi svolti.
3. Qualora vengano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, ovvero nel caso in cui l’intervento proposto risulti realizzato senza la previa sottoposizione alle verifiche di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, l’Autorità Competente procede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e con l’applicazione della sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito all’articolo 30.
4. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 152/06, l’Autorità Competente può disporre controlli ambientali, se indicati nel provvedimento finale di VA o VIA o previsti nel piano di monitoraggio, con oneri a carico del soggetto controllato.
5. L’Autorità Competente si avvale dell’ARTA o del Corpo Forestale dello Stato o di altro organismo particolarmente qualificato nel settore per l’attività di controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate. L’organismo che effettua il controllo trasmette tempestivamente all’Autorità Competente gli esiti delle attività effettuate, che sono pubblicati sul sito internet dedicato ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 28, comma 1 bis, del d.lgs. n. 152/2006.
Articolo 32
(Sanzioni amministrative in materia di VIA e VA)
1. Qualora le opere relative alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA siano realizzate in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in difformità rispetto ai provvedimenti finali di compatibilità ambientale ovvero siano in contrasto con le altre disposizioni in materia ambientale, l’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, irroga una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, tra un minimo di 20.000,00 euro (diconsi “ventimila euro”) ed un massimo di 150.000,00 euro (diconsi centocinquantamila euro) e dispone il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, l’esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dall’opera stessa equivalenti alla sanzione stessa; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente comma, è comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell’albo professionale, nel quale risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista dell’opera oggetto della sanzione.
2. Con apposito provvedimento, la Giunta Regionale stabilisce i criteri per la quantificazione dell’ammontare della sanzione amministrativa di cui al comma 1, tenendo in considerazione:
a) della gravità della violazione, desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguenti l’illecito e dall’opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito;
b) della personalità del trasgressore, desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
c) il valore dell’opera posta in essere in violazione, difformità o contrasto.
Articolo 33
(Disposizione transitoria)
1. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 25, comma 3, i membri del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto ambientale (C.C.R. – VIA), già istituito con la D.G.R. n. 119/2002, restano in carica ed assumono le funzioni di organo tecnico consultivo di cui al medesimo articolo 25.
Articolo 34
(Disposizione finanziaria)
1. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente capo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 35
(Abrogazioni)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
a) l’articolo 46 della L.R. n. 11/99 e ss.mm.ii.;
b) l’articolo 63 della L.R. n. 1/2012 e ss.mm.ii.;
c) l’articolo 7 della L.R. n. 1/2015.
CAPO VIII
Disposizioni in materia di attività produttive
Articolo 36
(Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54 “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale), è inserito il seguente comma:
“1bis. La Giunta Regionale, inoltre, su richiesta, può riconoscere la qualifica di IAT anche a uffici informativi costituiti da Enti Locali, associazioni Pro Loco, Destination Management Company (DMC), Product Management Company (PMC) e Enti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali e autostradali, previa verifica del rispetto degli standard qualitativi di cui al comma 5.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 23 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 è sostituito dal seguente:
“6. La Regione può stipulare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, convenzioni per la gestione degli IAT da essa istituiti, fatto salvo il mantenimento degli standard di cui al comma 5, a:
 Enti locali in forma singola e associata;
 Associazioni turistiche pro loco;
 Destination management company (DMC);
 Product Management Company (PMC);
 Enti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali e autostradali”.
Articolo 37
(Modifica della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 “Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 (Comunicazioni) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:
“1. I soggetti di cui all’art. 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, alla Direzione regionale competente con le modalità previste dall’art. 6:
a) i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;
b) i dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi”
2. Il comma 3 dell’articolo 3 (Comunicazioni) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:
“3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione alla Direzione regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo”.
3. L’articolo 6 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Modalità di comunicazione)
1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono effettuate alla Direzione regionale competente per il tramite del sistema informatico SITRA entro i termini fissati dall’articolo 3.
2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.
3. La Direzione regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dai termini di cui all’articolo 3, trasmette telematicamente copia al Comune territorialmente competente e pubblica nella pagina degli operatori interessati del sistema informatico SITRA, la tabella vidimata per la esposizione al pubblico con le modalità di cui all’articolo 8.
4. La Direzione regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
5. La Direzione regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo”.
4. Il comma 1 dell’art. 29 (Raccolta dati) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:
“1. La rilevazione statistica dell’attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dalla Direzione regionale competente mediante il Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA)”.
5. Il comma 1 dell’art. 30 (Trasmissione dati) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:
“1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, dal 1° settembre 2015 sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati degli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA), con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione”.
6. Il comma 2 dell’art. 30 (Trasmissione dati) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 è sostituito dal seguente:
“2. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà avvenire anche in caso di assenza di movimento turistico”.
7. Dopo il comma 2 dell’art. 30 (Trasmissione dati) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta specifiche linee guida concernenti la rilevazione di cui all’art. 29”.
8. Al comma 1 dell’art. 31 (Elaborazione dati) della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 le parole “provvede alla registrazione informatica,” sono soppresse.
CAPO IX
Disposizioni in materia di politiche della salute
Articolo 38
(Funzionamento della Commissione regionale di cui al D.M. 13 maggio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero”)
9. Per la partecipazione ai lavori della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 1 del D.M. 13 maggio 1993 (Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero) ai componenti incaricati, dipendenti regionali o designati da altre amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso. Eventuali rimborsi spese, ove previsti, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
Articolo 39
(Modifiche all’articolo 10 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”)
1. Il comma 4 dell’art. 10 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) è sostituito dal seguente:
“4. Per la partecipazione alle sedute del Comitato di Vigilanza per la Medicina dello Sport non sono previsti compensi e rimborsi”.
Articolo 40
(Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali delle funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”)
1. Sono conferite alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e ss.mm.ii., nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).
2. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a fornire alla Regione i dati amministrativi, contabili e finanziari inerenti gli indennizzi di cui al comma 1, con modalità e tempistiche stabilite dal Servizio del Dipartimento per la Salute ed il Welfare competente per materia.
3. La Giunta Regionale, al fine di assicurare l’esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende Sanitarie Locali, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tempistiche e le modalità di attuazione della stessa, nonché le procedure operative del regime transitorio.
4. La Regione esercita le funzioni relative agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il tramite delle A.S.L. erogando le risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni quadrimestrali, di cui al comma 2, contenenti l’ammontare degli importi dovuti per l’erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell’Azienda territorialmente competente.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dalla presente legge si provvede con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81542, denominato “Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati” e con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 12.01.001 – 81545, denominato “Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali. L.R. 18.12.2009, n. 31”.
6. In sede di prima applicazione, la Regione trasferisce alle A.S.L. le risorse del quadrimestre di riferimento.
7. Restano a carico della Regione gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito ai provvedimenti trasmessi alla Regione, concernenti le istanze di indennizzo di cui al comma 1, sino alla data di effettivo trasferimento della funzione.
Articolo 41
(Modifica all’articolo 1 della L.R. del 19 agosto 1996, n. 70 “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal Comparto Sanità”)
1. All’articolo 1, comma 5, della L.R. 19 agosto 1996, n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal Comparto Sanità), dopo le parole “corrispondente qualifica funzionale della Regione Abruzzo.” è aggiunto il seguente capoverso: “L’onere del personale comandato rimane a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza”.
2. All’articolo 1, comma 6, della L.R. 19 agosto 1996, n. 70 dopo le parole “in relazione all’incarico conferito.” è aggiunto il seguente capoverso: “L’onere del dirigente comandato rimane a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza”.
Articolo 42
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”)
1. All’articolo 6 della L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) è aggiunto il seguente comma:
“1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 bis del D.lgs. n. 178/2012, i Comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 e aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono iscritti di diritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previa comunicazione da parte del Legale rappresentante al competente Servizio regionale, dei Comitati operanti sul territorio abruzzese”.
Articolo 43
(Disposizioni per la riconversione di strutture socio sanitarie)
1. Le strutture della rete residenziale e semiresidenziale predefinitivamente autorizzate ed accreditate interessate da processi di riconversione continuano ad operare in forza del relativo titolo di autorizzazione e accreditamento predefinitivo – di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) fino a definizione della istruttoria inerente il rilascio dell’autorizzazione definitiva all’esercizio e fino a completamento del percorso di accreditamento istituzionale per le prestazioni definite nell’accordo di riconversione.
2. I cronogrammi degli interventi di adeguamento strutturale allegati a detti accordi sostituiscono i piani di adeguamento eventualmente già prodotti ai sensi del citato art. 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32.
Articolo 44
(Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell’art. 1 della L.R. n. 20/2010)
1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:
a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed alla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della sede di pertinenza di cui all’art. 1, comma 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall’art. 13 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
c) autorizzazione alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 2 aprile 1968, n. 475, della legge 8 novembre 1991, n. 362, della legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché della legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.;
d) autorizzazione alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e all’art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
e) autorizzazione alla sostituzione dei direttore tecnico responsabile di deposito all’ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del D.lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii.
2. Le Aziende Sanitarie Locali sono, altresì, tenute all’aggiornamento dell’archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.
3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla definizione da parte della Giunta Regionale, mediante provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle procedure applicative ed operative relativamente alle funzioni trasferite.
4. L’art. 1 della L.R. 21 maggio 2010, n. 20 (Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari) è abrogato.
CAPO X
Disposizioni in materia di personale
Articolo 45
(Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)
1. Dopo il comma 7 dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è inserito il seguente comma 7 bis:
“7bis. Ai sensi e per gli effetti dal comma 5 bis, dell’art. 19, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), gli incarichi di funzioni Dirigenziali, presso gli uffici della Giunta Regionale, possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando, distacco o analogo provvedimento. Fermo restando il limite della dotazione organica, il quoziente derivante dall’applicazione della percentuale di cui al presente comma è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 5, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a 5”.
Articolo 46
(Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)
1. Al comma 9, primo periodo, dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, le parole “di un Direttore”, sono soppresse.
2. Dopo l’art. 20 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 è inserito il seguente art. 20.bis:
“Art. 20 bis
(Vice Direttore)
1. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore e del Direttore interessati, o l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare tra i Dirigenti di Servizio del Dipartimento, un Vice Direttore Vicario che coadiuva il Direttore Regionale medesimo, preposto ad un Dipartimento della Giunta o ad una Direzione del Consiglio, nell’espletamento delle funzioni direttoriali.
2. La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, disciplinano il procedimento per il conferimento degli incarichi di Vice Direttore Vicario e le modalità di svolgimento della funzione vicariale.
3. Al Vice Direttore può essere, altresì, attribuita una delega relativa a specifici servizi o materie.
4. Al Vice Direttore non spettano compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
5. La Giunta Regionale, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, può nominare tra i Direttori di Dipartimento, un Vice Direttore Generale Vicario che coadiuva il Direttore Generale medesimo nell’espletamento delle funzioni direttoriali e al Vice Direttore Generale Vicario si applicano le disposizioni normative contenute nei commi 2, 3 e 4”.
Articolo 47
(Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale”)
1. Al comma 3, primo capoverso, dell’art. 8 della L.R. 9 maggio 2001, n.17 (Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale) le parole “la Giunta Regionale”, sono sostituite dalle parole “dell’Esecutivo regionale”.
Articolo 48
(Intervento di manutenzione normativa in materia di pubblico impiego regionale)
1. Al fine di adeguare l’ordinamento regionale ai principi sanciti dal legislatore statale in materia di pubblico impiego, l’ultimo periodo del comma 6, dell’art. 10 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), così come aggiunto dall’art. 38, comma 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 [Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)] è abrogato.
2. Il trattamento economico spettante per gli incarichi conferiti ai sensi del terzo capoverso del comma 6 dell’art. 10 della L.R. n. 77/1999, è stabilito in base alle norme del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché in base alle clausole dei vigenti CCNL Regioni – Enti locali.
3. Le disposizioni del presente articolo, per le finalità di cui al comma 1, si applicano anche agli incarichi conferiti ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’art. 10 della L.R. n. 77/1999, prima della data di entrata in vigore del presente articolo.
CAPO XI
Disposizioni in materia di patrimonio regionale
Articolo 49
(Alienazione del patrimonio regionale)
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone programmi di valorizzazione e riqualificazione, nonché di alienazione, del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali.
2. Al fine di ridurre i costi gestionali, la Giunta Regionale è autorizzata a disporre la dismissione di beni immobili non funzionali all’attività istituzionale.
Articolo 50
(Attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio di immobili regionali)
1. Ai sensi della L.R. 4 novembre 1997, n. 120 e ss.mm.ii., gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione a canone ricognitorio, ovvero a titolo gratuito, in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.
2. Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio anche in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale, culturale, sportiva e ricreativa. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono posti a carico dei soggetti utilizzatori.
3. La Regione Abruzzo, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e riqualificazione del proprio patrimonio, svolge procedure di evidenza pubblica per l’attribuzione di immobili in favore dei soggetti di cui al comma 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, sono attuate nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo 51
(Attribuzioni in uso a titolo oneroso di immobili regionali)
1. La Regione Abruzzo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 47, nel perseguimento delle finalità di valorizzazione e riqualificazione del proprio patrimonio, svolge procedure di evidenza pubblica per l’attribuzione di immobili in uso a terzi a titolo oneroso, in concessione e per un periodo non superiore ad anni cinquanta per i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile o con contratti di locazione per quelli del patrimonio disponibile, nel rispetto delle condizioni e dei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”.
Articolo 52
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie Locali)
1. Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, procedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’individuazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari, per la successiva alienazione dei medesimi, previa autorizzazione della Giunta Regionale.
2. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell’edilizia sanitaria e per l’acquisto di macchinari e attrezzature tramite programmi definiti dalla Giunta Regionale.
Articolo 53
(Alienazione del patrimonio delle società partecipate)
1. Gli enti, le agenzie e le società di cui agli artt. 55, 56 e 57 dello Statuto della Regione Abruzzo provvedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione di piani di razionalizzazione per l’utilizzo degli immobili in uso ed all’individuazione degli immobili di proprietà inutilizzati per la successiva alienazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale.
Articolo 54
(Razionalizzazione delle sedi)
1. Al fine di conseguire un maggior risparmio e ridurre gli oneri organizzativi, le sedi degli enti, delle aziende, delle agenzie, delle società, dei consorzi e degli organismi, comunque denominati, controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, sono ubicate, salvo indisponibilità, in immobili di propria proprietà.
2. Nel caso in cui i medesimi soggetti debbano stipulare o rinnovare un affitto da privati, sono tenuti a svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente tra gli immobili di proprietà della Regione Abruzzo e di altre amministrazioni pubbliche.
CAPO XII
Disposizioni varie
Articolo 55
(Modifiche alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)”)
1. Dopo l’articolo 11 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 2 [Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015)] è inserito il seguente articolo 11 bis.
“Articolo 11 bis
1. Lo stanziamento del capitolo di bilancio 14.01.002 – 11419 denominato “Spese per l’espletamento delle elezioni regionali”, istituito con l’articolo 230 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, a decorrere dall’esercizio 2016 è determinato ed iscritto con legge di bilancio”.
Articolo 56
(Interpretazione autentica del comma 1 bis dell’articolo 1 della L.R. 14 luglio 2010, n. 27 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale”)
1. Al comma 1 bis dell’articolo 1 della. L.R. 14 luglio 2010, n. 27 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998 n. 64 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale) le parole “costituiscono obiettivi dell’ARTA”, sono interpretate nel senso che: “L’Arta quale organismo tecnico fornisce alla Regione e agli Enti territoriali le attività e i supporti tecnico- scientifici di cui al successivo articolo 2, al fine del miglioramento, in ambito regionale, della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché della tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico”.
Articolo 57
(Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”)
1. Al punto d) del comma 1 dell’art. 30, della L.R. del 28 dicembre 2012, n. 68 [Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti], è inserito il periodo che segue: “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della riduzione di spesa prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’art 15 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, i mezzi necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori in forza di norme nazionali e comunitarie”.
Articolo 58
(Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Nel rispetto dei principi affermati dall’art. 63 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che insistono in edifici preesistenti, nel caso di impossibilità di realizzare aperture derivanti dalle particolari condizioni urbanistiche, statiche e distributive dell’immobile, è consentito fare ricorso a sistemi artificiali di aerazione e illuminazione, alternativi e compensativi ai sistemi di aerazione e illuminazione naturale.
2. Al fine di non deturpare l’aspetto estetico e funzionale dei fabbricati preesistenti, nelle ipotesi di cui al comma 1, è possibile ovviare alla canalizzazione a tetto mediante l’installazione di idonei ed efficaci sistemi di abbattimento di fumi e vapori certificati dalla ditta installatrice, mediante esibizione di idonea documentazione tecnica rilasciata da quest’ultima, ove richiesta dall’autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione.
Articolo 59
(Modifiche alla L.R. 14 marzo 2000, n. 25 “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici”)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è sostituito dal seguente:
“2. Il Comitato regionale, organo collegiale di supporto alla Giunta, è nominato con delibera della Giunta stessa ed è composto da cinque membri:
a) un componente indicato dall’Assessore competente in materia di servizi informativi;
b) due componenti indicati dall’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica;
c) due componenti designati dal Presidente della Giunta Regionale”.
2. Il comma 6 dell’articolo 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è sostituito dal seguente:
“6. Il supporto per le attività di segreteria sarà garantito dal personale in servizio presso l’ARIT. La sede operativa del CRIT sarà presso la sede della detta Agenzia.”
3. Al comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è aggiunta la seguente lettera c):
“c) l’Agenda digitale regionale e i suoi aggiornamenti annuali secondo le direttive indicate nella Agenda digitale nazionale ed europea”.
4. Alla lettera c, comma 3, dell’articolo 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) l’espressione “delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti comunitari o nazionali” è sostituita dalla seguente:
“delle Istituzioni, delle ASL e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti comunitari o nazionali”.
Articolo 60
(Norma in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e altre Pubbliche Amministrazioni)
1. La Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative, garantisce, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa riconosciuto all’Amministrazione regionale, e di quanto previsto dalle norme di legge, di regolamento e dai contratti collettivi nazionali in materia di pubblico impiego, idonee e concrete forme di cooperazione e collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese che vivono ed operano sul territorio abruzzese.
Articolo 61
(Norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dalla Sezione IV dello Statuto regionale)
1. La potestà regolamentare di cui alla Sezione IV dello Statuto della Regione Abruzzo, deve intendersi quella delegata dalla Stato nelle materie di esclusiva competenza statale. Spetta alla Giunta Regionale l’approvazione dei regolamenti di funzionamento della Regione e di attuazione di leggi regionali, di atti e di norme comunitarie.
CAPO XIII
Disposizioni in materia di polizia locale
Articolo 62
(Modifiche alla L.R 20 novembre 2013, n. 42 “Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012”)
1. Il comma 1 dell’art. 5 della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è sostituito dal seguente:
“1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento a compiti specifici affidati e alla complessità dell’ente di appartenenza”.
2. Il comma 2 dell’art. 5 della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) è sostituito dal seguente:
“2. Salva diversa disposizione del regolamento dell’Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell’ambito dell’ente e comunque non può mai essere posto alle dipendenze di altro responsabile di area, settore o servizio comunque denominata”.
3. Al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono abrogate le parole “previo accertamento dell’impossibilità di far ricorso al personale interno”.
CAPO XIV
Disposizioni finali
Articolo 63
(Norma Finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Articolo 64
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.

Il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa
(Dott. Giovanni Savini)

Il Componente la Giunta
(Dott. Silvio Paolucci)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Luciano D’Alfonso)

Allegato:  Pdf del file DISEGNO DI LEGGE regionale Collegato normativo alla legge di stabilità economico finanziaria regionale 2015

                                                      RELAZIONE al Disegno di legge regionale

Collegato normativo alla legge di stabilità economico-finanziaria regionale 2015. Piano di rafforzamento legislativo dell’efficacia dell’azione regionale.

Con il presente disegno di legge, recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 (n. 2 del 20 gennaio 2015)”, in ossequio a quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” si propongono disposizioni di modifica alla normativa regionale vigente nelle materie ricomprese nei dodici capi di seguito specificati:
CAPO I – recante: “Disposizioni in materia di semplificazione, premialità e tirocini formativi”.
L’articolo 1, denominato (Servizi al cittadino per l’accesso alle risorse pubbliche) introduce la figura del Tutor regionale che ha lo scopo di assistere e informare i cittadini e le imprese che intendano accedere a risorse pubbliche, mediante informazioni sulle normative applicabili e gli adempimenti richiesti.
L’articolo 2, denominato (Facilitatore d’impresa) introduce la figura del “Facilitatore d’impresa” per i progetti di investimento privato di particolare rilievo economico e strategico per il tessuto produttivo regionale, in relazione alla ricaduta occupazionale ed alla innovatività e sostenibilità delle soluzioni proposte.
L’articolo 3, denominato (Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche ai fini dell’attrazione degli investimenti e dello sviluppo di impresa) prevede, al primo comma, che la Regione Abruzzo promuova, attraverso l’Agenzia Regionale delle Aree Produttive (ARAP) un censimento degli immobili e delle aree industriali in totale o parziale proprietà pubblica, al fine di garantirne il massimo utilizzo. Al secondo comma, dispone che la Regione Abruzzo preveda modalità di locazione agevolata degli immobili in totale o parziale proprietà pubblica, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo abruzzese.
L’articolo 4 denominato (Premialità per l’accesso a fondi regionali, nazionali ed europei) prevede, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile, misure di premialità nell’attribuzione delle risorse derivanti da fondi regionali, nazionali ed europei sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
L’articolo 5 , denominato (Abruzzo Erasmus Job) prevede l’Iniziativa Abruzzo Erasmus Job, sostenuta da risorse finanziarie derivanti dai Fondi comunitari , nazionali e regionali destinati al finanziamento di interventi di formazione professionale, al fine di promuovere la realizzazione di esperienze formative in mobilità transnazionale, attraverso la promozione di tirocini formativi extracurriculari o altre modalità di formazione on the job, nonché occasioni di confronto tra cittadini abruzzesi e realtà produttive dei Paesi esteri e crea i presupposti per opportunità di cooperazione tra sistemi economici regionali che possano preludere a programmi e progetti di sviluppo, anche nella prospettiva di un fattivo contributo dell’Abruzzo alla coesione economica e sociale della macro regione Adriatico-Ionica.
L’articolo 6, denominato (Tempi dei procedimenti amministrativi regionali) fissa, al primo comma, a trenta giorni i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché per quelli oggetto di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai sensi delle vigenti normative costituzionali ed ordinarie in tema di federalismo fiscale. Il secondo comma prevede la eventualità che con deliberazioni di Giunta Regionale si stabiliscano, con specifica motivazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale di durata superiore ai trenta giorni, anche se previsti in leggi o regolamenti regionali. Il comma 3, prevede la possibilità che entro gli stessi termini di cui al comma 1 siano adottati provvedimenti contenenti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, superiori ai trenta giorni e non eccedenti i centoventi giorni, per quei procedimenti che non siano stati oggetto di conferma o rideterminazione del termine entro la scadenza prevista dagli articoli 7 e 8 della L.R. 31/2013. Al comma 2 viene stabilita, in caso di mancata adozione entro la scadenza prevista dei provvedimenti di cui al comma 1, l’automatica riduzione a trenta giorni dei termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza regionale.
CAPO II – recante: “Disposizioni in materia di riduzione della spesa e di trasparenza negli appalti pubblici regionali”.
L’articolo 7, denominato (Trasparenza nel settore degli appalti pubblici) contiene la previsione di particolari misure da adottare da parte della Regione nelle procedure di evidenza pubblica al fine di conseguire la massima trasparenza.
L’articolo 8, denominato (Patto d’integrità) stabilisce che i provvedimenti finalizzati all’indizione di una procedura di evidenza pubblica adottati dalla Regione Abruzzo, dagli enti, dalle aziende, dalle agenzie, dalle società, dai consorzi e dagli organismi, comunque denominati, controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, di importo superiore a euro 150 mila, devono prevedere, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012, n.190, l’impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, anche indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell’esecuzione dei contratti. Il Patto di integrità, giova ricordare, rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici.
L’articolo 9, denominato (Disposizioni relative alle società controllate dalla Regione) contiene (dal comma 2 al comma 13) disposizioni rivolte alle società regionali controllate, anche in house, finalizzate a garantire coerenza e omogeneità di trattamento nonché ad assicurare il contenimento della spesa e il buon andamento dell’azione amministrativa.
CAPO III – recante: “Disposizioni in materia di lavori pubblici”.
L’articolo 10, denominato (Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”) dispone al primo comma la sostituzione della parola “esclusivamente” con la parola “prevalentemente, laddove, alla lettera a) del 2 comma dell’articolo 5 è disposto che la potestà di delega delle funzioni di “autorità espropriante”, conferita dalla Giunta Regionale agli Enti Locali può essere esercitata a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale . La modifica che si intende apportare consente, nei casi in cui l’opera pubblica insiste su territori limitrofi appartenenti a Comuni diversi, all’Ente Locale titolare della porzione maggiore dell’area interessata alla realizzazione dell’opera pubblica, di espletare la procedura espropriativa anche sull’area ricadente del territorio di altro Comune nell’ottica del principio di economicità e della semplificazione del procedimento amministrativo.
Al secondo comma prevede la sostituzione delle parole da “dal comma 2” fino a “disposizione” con le parole “dal comma 2 dell’art. 17 dello stesso D.P.R. 327/2001”.
Al terzo comma prevede, dopo l’articolo 17, l’introduzione dell’articolo 17bis in tema di “Servitù di allagamento”.
L’articolo 11, denominato (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, 25 “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”) introduce al comma 1 delle modifiche che consentono di rispondere, trattandosi di uso prioritario delle acque, all’esigenza di sanare le utenze ad uso potabile per il quale è in corso il procedimento di rilascio delle concessione su cui incidono i pareri di diverse autorità: sanitarie (ASL) e ambientali (Autorità di bacino e nei casi in cui i prelievi ricadono in aree protette i gestori di queste ultime).
Al comma 2 prevede modifiche che consentono di risolvere le problematiche di riscossione dei canoni, dovute alla modifica dei criteri di calcolo introdotti dall’art. 16 della L.R. 2/2012 basati sulla potenza efficiente e non più sui dati presenti negli atti di concessione ovvero potenza nominale. I dati sulla potenza efficiente ad oggi non sono rilevabili da fonti ufficiali, il report del GSE, richiamato nell’attuale art. 12, non riporta tali dati come confermato dal medesimo Gestore dei Servizi Elettrici da ultimo con nota 26/6/2014 prot. GSE/P20140064418.
Per evitare un mancato introito- i canoni di derivazione delle concessioni per uso idroelettrico rappresentano oltre 85% dell’intero introito a livello regionale – pertanto si è eliminato il riferimento al report del GSE, si è data una definizione di potenza efficiente sulla scorta delle normative del GSE e dell’AEEG, si introdotta la procedura per la comunicazione e certificazione del dato rilevato sugli impianti in funzione.
Si è previsto al fine di garantire la certezza delle entrate che in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente di cui al precedente comma e qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.
Infine per gli impianti di potenza inferiore a 3000 Kw per i quali ad oggi il canone calcolato su potenza nominale installata decorre dalla firma del decreto di concessione e per i quali fino alla realizzazione degli impianti non è possibile misurare la potenza efficiente, si è previsto che fino alla comunicazione della potenza efficiente paghino in base a quella nominale.
L’articolo 12, denominato (Modifiche alla L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 “Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)”) dispone modifiche necessarie per assicurare l’applicabilità della norma attraverso il corretto rinvio alle norme esistenti in materia di canoni in particolare all’art. 12 della LR 25/2011.
Il comma 2 prevede la modifica del comma 1 dell’art. 2 nei seguenti termini: la parola demaniali viene soppressa in quanto i beni di cui si tratta sono quelli disciplinati dall’art. 25 del TU 1775/1933 che divengono demaniali al termine della concessione per rinuncia, decadenza o scadenza, il comma 1 del citato art. 25 prevede infatti che “Al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.” Il termine infatti non è necessario ma anzi può dare adito ad interpretazioni strumentali della norma travisandone la ratio.
L’articolo 13, denominato (Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d’acqua) ha la finalità di individuare i soggetti preposti alla attività di polizia idraulica e manutenzione, nonché i criteri di ripartizione degli oneri finanziari per detti interventi, sui corsi d’acqua di competenza regionale.
Il 1° comma elenca nell’Allegato A i corsi d’acqua sui quali le citate competenze restano in capo alla Regione Abruzzo che le esercita attraverso le strutture dei propri Geni Civili.
Infatti, ai sensi del “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” (R.D. 523/1904) e del Regio Decreto “Modificazione di talune disposizioni della L. 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna” (R.D. 1688/1921), sono state assegnate agli Ingegneri capi del Genio Civile le funzioni di Autorità Amministrativa idraulica sui corsi d’acqua pubblica. Nel merito, come dettato dall’art. 2 del medesimo R.D. 523/1904, l’Autorità Amministrativa statuisce e provvede sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche e, nel caso in cui questi siano riconosciuti, dalla stessa Autorità, dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola è competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione.
La norma statale inerente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (D. Lgs. 112/98) ha conferito alle Regioni varie funzioni tra le quali compaiono, come si evince dall’art. 89 comma 1 lett. c), proprio i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n.523/1904 e al R.D. n.2669/1937, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua.
La Regione Abruzzo, con le proprie LL.RR. relative aventi ad oggetto l’”Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale” (L.R. 72/1998), nonché le “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (L.R. 81/1998), come modificata dalla “Legge finanziaria per l’anno 2003” (L.R. 7/2003), ha trasferito alle Province dette funzioni su tutto il sistema idrografico ad eccezione dei corsi d’acqua non demanialmente censiti, di competenza delle varie Amministrazioni comunali, e delle aste principali dei bacini idrografici di primo ordine che sono rimasti nella competenza della stessa Regione.
In particolare, il comma 6 dell’art. 19 della citata L.R. 81/1998 ha disposto che “la Giunta Regionale, d’intesa con le Province interessate e l’Autorità di Bacino, stabilisce, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i corsi d’acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell’interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i Servizi del Genio Civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni interessati”.
La ripartizione di competenze prospettata da detta norma non è mai avvenuta e, per sopperire a tale carenza, è intervenuto l’art. 94 della L.R. 7/2003 che ha così stabilito: “Nelle more della classificazione, di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d’acqua pubblica fatta eccezione:
a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell’art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;
b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale”
Da quanto sopra illustrato, ne consegue che il 1° comma dell’articolo della presente proposta di emendamento elenca i corsi d’acqua che, ai sensi della riportata lett. b) dell’art. 94 della L.R. 7/2003, sono di competenza della Regione in relazione alla polizia idraulica ed alla attività manutentiva e di pronto intervento.
Il 2° comma risponde all’esigenza di normare i criteri di compartecipazione finanziaria tra i vari Enti istituzionali (Regione, Province, Comuni) nonché anche dei soggetti privati beneficiari degli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua.
In particolare, va richiamato il comma 7 dell’art. 19 della L.R 81/1998 secondo cui “La Regione provvede altresì a stabilire con propria normativa, entro il medesimo termine – 12 mesi -, le forme di compartecipazione agli oneri conseguenti alle attribuzioni di cui al precedente comma – cioè la ripartizione della competenza per la manutenzione e pronto intervento sulle aste fluviali – e le modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili”
Nelle more dell’emanazione di tale norma, il 2° comma della presente proposta di emendamento richiama e conferma, quale criteri e modalità di ripartizione e compartecipazione finanziaria, quelli individuati dal R.D. 523/1904, facendo anche ricorso alla costituzione del Consorzio degli Interessati. A questo concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, come dettato dall’art. 18 e seg. del R.D. in trattazione, sia i proprietari e possessori di tutti i beni immobili di qualunque specie, i quali risentano utile diretto od indiretto dell’intervento manutentivo, così come la Regione, le Province e i Comuni per i loro beni patrimoniale ed immobiliari.
L’articolo 14, denominato (Modifica alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)), prevede la modifica del comma 9 dell’articolo 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Tale modifica si è resa necessaria in seguito al parere, in ordine all’applicabilità del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), reso dall’ANAC con nota prot. 2014/III/1 n. 3716 del 25.02.2014, sul comma modificato, dal momento che le cariche previste dal comma sostituito sono incompatibili con l’incarico di organi dell’ERSI. La modifica è, inoltre, necessaria a rendere compatibili gli organi dell’ERSI con quanto disposto dall’articolo 4 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).
CAPO IV – recante: “Disposizioni per l’autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs.3.4.2006, n. 152”, che comprende gli articoli dal 15 al 18, contiene disposizioni che danno attuazione al disposto di cui all’articolo 124, comma 6 del d.lgs. n. 152/06, come da ultimo modificato per effetto dell’articolo 7, comma 1, lett. l) del D.L. n. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) convertito con Legge n. 164/2014, dettando le regole per la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, o, se già in esercizio, allo svolgimento degli interventi – su impianti ed infrastrutture connesse – volti agli adempimenti derivanti dagli obblighi stabiliti dall’Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla relativa dismissione.
In riferimento a tale competenza assegnata dal legislatore statale, la Regione Abruzzo si propone di dare sollecita esecuzione alle relative previsioni nazionali, nell’ottica di favorire l’adeguamento ed il miglioramento funzionale di un numero rilevante di impianti di depurazione e, contestualmente, assicurare che gli interventi e le attività di potenziamento degli stessi, realizzati in base ai rispettivi cronoprogrammi dei lavori, vengano effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti in subiecta materia.
Quanto sopra, anche nella consapevolezza che tali tipologie di intervento possano contribuire al miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e dell’ambiente.
Le disposizioni contenute nell’allegata proposta legislativa muovono dalla necessità di riempire lo spazio di azione, creatosi all’indomani dell’introduzione della novella contenuta nel Decreto Sblocca Italia, per superare le criticità che interessano molti degli impianti di depurazione presenti sul territorio regionale, da quelle finanziarie da parte dei soggetti gestori nella realizzazione degli interventi di miglioramento, alle complessità che questi incontrano sul piano procedurale: pertanto le previsioni in argomento intervengono sulle specifiche competenze legislative ed amministrative al fine di dotare il sistema regionale di una disciplina che, da un lato faciliti l’attività degli operatori – anche a livello di investimenti – per il potenziamento della ristrutturazione e dell’adeguamento degli impianti esistenti in conformità alla normativa vigente e, dall’altro, dia vita a procedure efficienti e funzionali anche alle esigenze di protezione ambientale.
In ossequio alla previsione statale di principio tesa a favorire le attività di messa in conformità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed a sanare le situazioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria, la proposta di legge regionale detta i criteri da seguire ai fini del rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico, demandando la relativa disciplina ad un successivo provvedimento dell’Esecutivo Regionale, da adottarsi su proposta della Struttura regionale competente.
In tal modo, la Regione esercita il potere autorizzatorio conferitole dallo Stato attraverso un atto avente quale precipua finalità la tutela dell’ambiente, ma che non precluda, allo stesso tempo, procedimenti tecnici regolari per la messa a punto degli impianti di depurazione.
Va chiarito che tale sistema di disciplina, lungi dal rappresentare una forma agevolata per sfuggire ai controlli ed alle attività di monitoraggio sugli scarichi, in base ai criteri fissati nella proposta legislativa resta temporalmente limitato al periodo di durata degli interventi (inteso come periodo intercorrente tra l’avvio dei lavori e la messa in funzione dell’impianto) ed alla realizzazione dei lavori di adeguamento secondo i termini stringenti dei relativi cronoprogrammi.
La proposta inoltre contiene la norma di dettaglio sulla destinazione degli introiti delle sanzioni comminate dalla Province, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs 152/2006, sugli scarichi degli impianti di depurazione di reflui urbani; proventi che in base alla normativa statale art. 136 del citato d.lgs e alla normativa regionale, art. 3 della L.R. 13-2-2003 n. 1, devono essere destinati alla risanamento ed alla riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Ciò con la finalità di favorire ulteriormente il miglioramento dei sistemi di depurazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dall’Europa e dallo Stato.

La proposta contiene inoltre l’abrogazione della vigente disciplina regionale in materia di assimilazione delle acque reflue alle domestiche, contenuta nella Legge 31/2010. Essendo infatti intervenuto il d.P.R. 227/2011, che all’art. 2 disciplina proprio i criteri di assimilazione delle acque reflue alle domestiche, si ritiene opportuno uniformarsi ai criteri nazionali, peraltro più cautelativi di quelli definito nella LR 31/2010, abrogando quanto precedentemente disciplinato in materia con norma regionale.
CAPO V – recante: “Disposizioni in materia di Protezione Civile”.
L’articolo 19, denominato (Modifiche alla L.R. 20 luglio 1989, n. 58 “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”), prevede modifiche all’articolo 3 e all’articolo 8 della L.R. 58/1989 finalizzate ad un miglioramento dell’efficienza del sistema del volontariato regionale.
CAPO VI – recante: “Disposizioni in materia di Trasporti”.
L’articolo 20, denominato (Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), prevede un nuovo assetto delle competenze della Regione in materia di approvazione dei regolamenti per l’esercizio del noleggio con conducente nei comuni d’Abruzzo. L’adeguamento dell’attuale normativa regionale, improntata sui contenuti del D.P.R. 616/1977, articolo 85, si è reso necessario a seguito dell’ evoluzione del quadro normativo statale in materia di noleggio con conducente e delle normative di rango costituzionale che hanno determinato l’eliminazione dei controlli di legittimità e di merito sugli atti dei Comuni da parte delle Regioni, con l’abolizione dei Co.Re.Co.. Attualmente la materia e regolata dallo “Schema tipo di regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente” approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 39/7, del 3/3/1992, in base all’articolo 85 del D.P.R. 616/1977, atto che oggettivamente non costituisce più oggi uno strumento amministrativo idoneo per la regolamentazione della materia ponendosi in contrasto con le norme di ius superveniens.
La normativa di settore è prevista dai seguenti strumenti legislativi:
– D.P.R. 24.07.1977, n. 616 recante :”Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
– D. Lgs. 285/1992 (vigente Codice della Strada), art. 85;
– Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e ss.mm.ii.;
– L.R. 7 novembre 1998, n. 124 – “Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992.
La predetta normativa non è più esaustiva per la corretta redazione dei regolamenti comunali, che, nel rispetto dell’autonomia comunale non sono più assoggettabili al sindacato regionale, ma sono invece oggi assoggettabili alla cogente normativa in tema di concorrenza e trasparenza amministrativa soprattutto in relazione alle procedure di bando di gara e dei criteri di selezione dei concorrenti, nonché alle procedure di autorizzazione, gestione e revoca delle autorizzazioni.
Si propone, quindi, l’introduzione di un nuovo strumento normativo, al quale i comuni abruzzesi dovranno fare riferimento, denominato “Linee guida regionali per la regolazione delle competenze dei Comuni in materia di noleggio con conducente” che definirà il quadro normativo ed i criteri in base ai quali i Comuni devono orientare la loro attività amministrativa in materia di noleggio sulla scorta dei criteri stabiliti dalle Regioni. Questo al fine di realizzare , una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale dei Comuni e nel rispetto della loro autonomia.

Tale nuovo strumento sostituirà lo “Schema tipo di regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente” approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 39/7 del 3/3/1992 in base all’articolo 85 del D.P.R. 616/1977, i Comuni, sulla scorta del quadro normativo vigente e dei contenuti delle Linee Guida, redigeranno i Regolamenti comunali per l’esercizio del noleggio con conducente
Nella definizione delle Linee Guida verrà assicurato il rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di concorrenza, trasparenza e del procedimento amministrativo.
L’articolo 21, denominato (Contributi per investimenti in conto capitale diretti ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o di autostazioni) prevede che la Regione, al fine di favorire il miglioramento e l’ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalità effettuati, può concedere agli Enti Locali, contributi per investimenti in conto capitale finalizzati ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o autostazioni.
L’articolo 22, denominato (Modifiche alla L.R. 29 novembre 2013, n. 46 “Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”) prevede la sostituzione della lett. c) del comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 29/2013, relativo allo “Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753”, in considerazione del fatto che la Regione è divenuta unico soggetto competente in materia di sicurezza di esercizio ed è dunque l’unico che può disporre sulla lunghezza massima degli autobus da utilizzare sulle linee.
La citata norma prevede l’emanazione di un regolamento che presentato, ma non approvato, nella scorsa legislatura, deve essere ora nuovamente proposto.
Il problema che doveva affrontare il regolamento è il seguente.:
 La maggior delle linee di tpl regionale sono oggi autorizzate per autobus di lunghezza massima 12 metri.
 Negli anni la lunghezza standard dei mezzi si è modificata attestandosi sui livelli europei ed attualmente la lunghezza dei mezzi supera i 12 metri anche di pochi centimetri fino a 12,20 – 12,30.
Per evitare di dover verificare la quasi totalità delle linee (operazione evidentemente impossibile vista la scarsità di personale) per aggiornare la lunghezza massima da 12,00 a 12,20 si è ritenuto possibile prevedere nel citato regolamento che sulla base di apposita dichiarazione del direttore di esercizio sia possibile autorizzare il transito di autobus di lunghezza di poco superiore ai 12,00 sulle linee fino ad oggi autorizzate per i 12 metri,preve4dendo una percentuale massima di tolleranza del 2/3%
La norma si giustifica in quanto attestazioni tecniche possono confermare che il raggio di curvatura dei mezzi non muta nei nuovi bus a causa di pochi cm. di lunghezza.
CAPO VII – recante: “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”.
Il capo VII, recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, si propone di dotare la Regione Abruzzo di una normativa organica che assicuri la compatibilità degli interventi antropici con la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, in un settore delicato e controverso governato dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato e da direttive comunitarie recentemente novellate ed in fase di recepimento da parte degli Stati membri.
Nel quadro di riferimento delineato dal d.lgs.n.152/2006 (e nelle more della emanazione di un nuovo Testo Unico Ambientale) la proposta di legge:
a) da un lato, prende atto e soddisfa i “desiderata” dell’art. 63 L.R.n.1/2012 (la cui efficacia è stata, come noto, sospesa sino al 31.05.2015), con particolare riguardo ai profili riguardanti:
– l’accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale;
– il monitoraggio sulle modalità di esecuzione dei progetti ed i controlli sulla conformità rispetto al corretto recepimento delle prescrizioni impartite dall’Autorità competente;
b) dall’altro, mutua l’esperienza maturata con successo sia a livello statale (vedasi Commissione VIA nazionale) che e in altre Regioni (es. Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana) individuando la Commissione Tecnica Regionale VIA quale organo tecnico consultivo obbligatorio dell’Autorità competente nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e non più come essa stessa Autorità Competente;
c) infine, la proposta normativa raccoglie gli spunti tecnici per un ripensamento della composizione e del ruolo dell’attuale Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA regionale) del quale sono state spesso stigmatizzate, negli ultimi anni, la carenza di specifiche professionalità tecniche, la mancata effettuazione di verifiche di ottemperanza alle prescrizioni impartite nei pareri resi ai soggetti proponenti, l’omessa valutazione, quantificazione di misure compensative, ecc…
La proposta normativa di cui al presente capo si compone di 13 articoli.
Nell’articolo 23 denominato (Oggetto e finalità) sono individuati gli scopi della proposta normativa (assicurare la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio abruzzese) e l’oggetto della disciplina che la stessa intende introdurre, ovvero le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (V.A.) relative ai progetti pubblici e privati di competenza della Regione.
Inoltre vengono richiamati i principi ispiratori della disciplina medesima (semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nonché i principi della precauzione, dell’azione preventiva, dell’accollo dei costi ambientali al proponente, dello sviluppo sostenibile e della correzione in via prioritaria dei danni causati all’ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina) che vanno necessariamente perseguiti nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dettate dall’ordinamento europeo e dal legislatore statale in materia di valutazione di impatto ambientale.
Nell’articolo 24 denominato (Autorità competente) viene individuata l’Autorità Competente nella figura del Direttore del Dipartimento preposto alla materia dell’Ambiente e Territorio ovvero del Dirigente di un Servizio del medesimo Dipartimento, individuato con atto di organizzazione della Giunta Regionale, ai fini dell’adozione:
– del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ai progetti di opere indicati nell’allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06;
– del provvedimento conclusivo di Valutazione di Impatto Ambientale in riferimento ai progetti di opere di cui all’Allegato III alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,

L’adozione del provvedimento definitivo è preceduto dalla acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Nell’articolo 25 denominato (Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale) viene introdotta la Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (“CTR – VIA”) che, nel nuovo assetto organizzativo volto a delineare la disciplina delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, è identificata quale organo tecnico-consultivo, volto ad assicurare il supporto tecnico-scientifico all’Autorità Competente all’adozione del provvedimento finale di V.A. o di VIA.
In particolare, i compiti della CTR- VIA riguardano la formulazione di pareri tecnici in merito ai progetti sottoposti alle procedure di cui alla proposta di legge, la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri medesimi e la formulazione di pareri all’esito delle attività di controllo sugli impatti ambientali causati dalle opere approvate.
Nel corpo dell’articolo sono espressamente indicati i requisiti professionali che devono sussistere in capo ai soggetti partecipanti alla Commissione, sia interni all’Amministrazione Regionale che esterni. Inoltre, sono stabilite le somme spettanti ai componenti esterni per la partecipazione alle sedute, ed ai componenti non residenti nel luogo dove si svolgono le riunioni a titolo di rimborso spese di trasferta.
Per i dirigenti regionali, ovvero per i funzionari dagli stessi delegati, la partecipazione alle sedute della Commissione non dà diritto a compensi fatto salvo il rimborso spese.
Le regole per il funzionamento ed il numero dei componenti della CTR VIA sono rimesse ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale.
In tale articolo viene altresì espressamente specificato che le convocazioni della Commissione con gli ordini del giorno sono pubblicati sul sito internet dedicato una settimana prima della data di svolgimento dei lavori e sono inviate per via telematica ai consiglieri regionali.
L’articolo 26 denominato (Oneri istruttori) fissa i criteri generali per la corresponsione degli oneri connessi allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti finali in materia (quello di VIA o quello di verifica di assoggettabilità a VIA) che sono a carico del soggetto che propone l’opera e che richiede l’espletamento delle procedure.
Il quantum viene fissato in una misura percentuale rispetto al valore complessivo delle opere da realizzare determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA; ovvero al valore complessivo delle opere da realizzare determinato sul progetto preliminare, ai fini dell’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’Autorità competente, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 152/2006.
Per le istruttorie relative alla verifica di assoggettabilità a VIA viene invece previsto il versamento di una somma corrispondente ad un importo fisso (500 euro).
Viene demandata ad un provvedimento dell’Autorità Competente le modalità di versamento degli oneri medesimi.
L’articolo 27 denominato (Accesso alle informazioni, pubblicità e partecipazione al procedimento) illustra le modalità operative predisposte per adempiere agli obblighi, posto in capo all’Autorità Competente, di consentire la massima diffusione delle informazioni in materia ambientale e quelli in tema di accesso alle stesse, in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
Lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l’Autorità competente e l’informazione e la partecipazione dei cittadini interessati al procedimento sono assicurate in tutte le fasi del procedimento, sia nelle procedure per la verifica di assoggettabilità (V.A.) che in quelle per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).
Detta partecipazione è garantita dall’Autorità competente in particolare attraverso l’intervento di chiunque intenda proporre osservazioni nonché fornire utili informazioni ed elementi di valutazione concernenti i possibili effetti dell’opera o intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.
Gli strumenti approntati dalla Regione Abruzzo per consentire la massima pubblicità e partecipazione nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in corso e concluse, sono lo Sportello Regionale Ambiente (SRA) ed il sito internet regionale dedicato alla VIA, sui quali sono rese pubbliche, sin dalla fase di avvio del procedimento, tutte le procedure in itinere e quelle già definite, unitamente ai relativi dati procedurali, progettuali e ambientali.
Inoltre, sul sito internet regionale dedicato vengono pubblicate, a cura dell’Autorità Competente, la documentazione prevista dal D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in versione integrale, nonché le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, i pareri della CTR – VIA ed i provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.
L’articolo 28 denominato (Sportello regionale per l’Ambiente (S.R.A.)) chiarisce le caratteristiche e le modalità di funzionamento dello Sportello Regionale per l’Ambiente (di seguito S.R.A.), istituito presso il Dipartimento Regionale competente in materia di ambiente e territorio, attraverso cui sono assicurate in via telematica l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.
Per il tramite dello S.R.A. vengono garantite tutte quelle attività che, anche grazie alla collaborazione con la Struttura regionale competente in materia informatica, consentono la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento del sito internet dedicato, e quindi il coordinamento ed il raccordo di tutte le informazioni e di tutta la documentazione afferente alle varie procedure, affinché la funzionalità dello stesso S.R.A. risulti improntate ed uniformate a criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità.
L’articolo 29 denominato (Valutazione di incidenza ambientale) prevede il coordinamento tra le procedure di VA e VIA con la valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, nel caso di intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) l’articolo dispone che:
a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la valutazione dell’Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale.
I commi da 2 ad 8 intendono superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
In particolare il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d’incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l’accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.
Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l’osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.
Il comma 5, richiamando il principio di leale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.
Il comma 6 detta disposizioni relative all’adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l’attuazione del presente articolo.
Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell’avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.
L’articolo 30 denominato (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) prevede il coordinamento tra le procedure di VA e VIA con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) disponendo che:
– nel caso di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l’effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli, la procedura di V.A. o quella di V.I.A. comprende e sostituisce le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) limitatamente alle medesime varianti;
– nei casi, invece, in cui l’intervento sottoposto a VA o VIA sia previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, le informazioni, la documentazione e le conclusioni della VAS possono essere utilizzate nella redazione dello studio preliminare ambientale o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA).
L’articolo dispone inoltre il coordinamento delle procedure anche nella fase di informazione al pubblico.
L’articolo 31 denominato (Monitoraggio e controlli) richiama espressamente le previsioni dell’art. 29 co.1 del d. Lgs 152/2006, disponendo che provvedimenti di V.A. e V.I.A., unitamente alle eventuali prescrizioni, vengano espressamente recepiti nel provvedimento finale di approvazione o autorizzazione dell’opera.
L’articolo inoltre individua:
– nell’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione finale il soggetto responsabile sia del corretto recepimento delle prescrizioni impartite in sede di VA o VIA sia della successiva vigilanza;
– nell’Autorità Competente (in materia di VA e VIA) il soggetto preposto a procedere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ad applicare la sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito al successivo articolo 24, nel caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, ovvero nel caso in cui l’intervento proposto risulti realizzato senza la previa sottoposizione alle verifiche di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale.
Infine l’articolo attribuisce all’Autorità Competente (in materia di VA e VIA) la possibilità di disporre controlli ambientali avvalendosi dell’ARTA o del Corpo Forestale dello Stato o di altro organismo particolarmente qualificato nel settore per l’attività di controllo sugli impatti ambientali può disporre.
L’articolo 32 denominato (Sanzioni amministrative in materia di VIA e VA) detta disposizioni sulla quantificazione della sanzione amministrativa nel caso di opere (relative alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VI) realizzate:
– in violazione delle disposizioni di cui al presente capo;
– in difformità rispetto ai provvedimenti finali di compatibilità ambientale;
– in contrasto con le altre disposizioni in materia ambientale.
In tali casi, l’articolo prevede che l’Autorità Competente irroghi una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo di 150.000,00 euro, oltre che disporre, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull’ambiente prodotti dall’opera stessa equivalenti alla sanzione stessa.
L’articolo rinvia comunque ad apposito provvedimento di Giunta Regionale la fissazione dei criteri per la quantificazione dell’ammontare della sanzione amministrativa.
L’articolo 33 denominato (Disposizione transitoria) conferma i membri dell’attuale Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto ambientale (C.C.R. – VIA), già istituito con la D.G.R. n. 119/2002 fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 3. Nelle more, il CCR-VIA assume le funzioni di organo tecnico consultivo di cui al medesimo articolo 17.
L’articolo 35 denominato (Disposizioni finanziarie) dispone che l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L’articolo 35 denominato (Abrogazioni) procede all’abrogazione delle leggi regionali in vigore in contrasto con le disposizioni di cui al presente capo.
CAPO VIII – recante: “Disposizioni in materia di Attività produttive”.
In merito all’articolo 36 denominato (Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54 “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”) si rappresenta che con Legge Regione Abruzzo del 23.08.2011 n.30 e ss.mm. e ii. l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è stata soppressa a far data dal 30.09.2012 e le funzioni di competenza, ivi comprese quelle inerenti i punti di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)(comma 3 L.R. n.30/2011), sono esercitate dalla Regione Abruzzo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di turismo: la “Direzione Sviluppo Economico e del Turismo”.
La Regione Abruzzo è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale. Con D.G.R. n. 6014 del 28.09.2012 il personale dell’APTR, inquadrato nel ruolo regionale, è stato assegnato alla suddetta Direzione.

Nel Piano Triennale Turismo “Linee di sviluppo del Turismo in Abruzzo per il 2010-2012 (D.G.R. n.49/4 del 3.08.2010 BURA n. 53 -SPECIALE del 15.09.2010) tra gli Obiettivi strategici dell’ASSE 3 figura l’ammodernamento della rete territoriale degli uffici di informazione ed Accoglienza turistica attraverso “Azioni tipo quali: – ammodernamento ed adeguamento della rete IAT- riorganizzazione della rete mediante la definizione di diverse tipologie di punti con diverse priorità; – trasferimento della gestione degli uffici IAT agli Enti Locali con possibilità di affidare la loro gestione a STL/ DMC mantenendo a livello regionale la gestione di quelli prioritari e coordinamento-controllo dell’intera rete; – attivazione di un contributo regionale di co-finanziamento per la gestione annuale.
In conseguenza del passaggio delle funzioni dell’ex APTR alla Regione Abruzzo si rende necessario integrare art. 23 “Servizi Turistici locali –IAT” della L.R. n. 54 del 26.06.1997, “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”, al fine di dare completa attuazione agli obiettivi strategici indicati dal Piano Triennale e garantire il funzionamento del servizio di informazione turistica sul territorio regionale.
Inoltre in considerazione della grave carenza di personale ex APTR ( oggi Regione Abruzzo) assolutamente insufficiente nel numero a garantire la copertura del Servizio nei 25 uffici IAT di competenza della Regione Abruzzo, le integrazioni e modifiche all’art.23 della L.R. 54/97 sono indispensabili per assicurare la continuazione del servizio in precedenza assicurato dall’ex APTR, nonché garantire la realizzazione degli obiettivi strategici di riorganizzazione e trasferimento/affidamento del servizio di informazione come indicato nel Piano Triennale.
L’articolo 37 denominato (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 “Strutture Ricettive e Stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”) prevede, al comma 1, la modifica dei commi 1 e 3 dell’articolo 3, L.R. 11/21993, relativo alle “Comunicazioni”.
Il comma 2, dell’articolo 34, prevede al modifica dell’art. 6 della L.R. 11/1993, relativo alle “Modalità di comunicazione” e dispone che le comunicazioni di cui all’art. 3 siano effettuate per il tramite del sistema informativo “SITRA”.
CAPO IX – recante: “Disposizioni in materia di politiche della salute”.
L’articolo 38 denominato (Funzionamento della Commissione regionale di cui al D.M. 13 maggio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero”) prevede che per la partecipazione ai lavori della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 1 D.M. 13 maggio 1993, recante “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero” ai componenti incaricati, dipendenti regionali o designati da altre amministrazioni pubbliche , non spetta alcun compenso. In caso di eventuali rimborsi spese gli stessi sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
L’articolo 39 denominato (Modifiche all’articolo 10 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”) prevede che perla partecipazione alle sedute del Comitato di Vigilanza per la Medicina dello Sport non sono previsti compensi e rimborsi.

L’articolo 40 denominato (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali delle funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all’art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”) prevede il conferimento alle Aziende Sanitarie Locali delle funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all’art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”.
L’articolo 41 denominato (Modifica all’articolo 1 della L.R. del 19 agosto 1996, n. 70 “Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal Comparto Sanità”) prevede modifiche alla L.R. 70/1996 tese a mantenere in capo alle Aziende sanitarie locali gli oneri per il personale comandato.
L’articolo 42 denominato (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01 marzo 2012, n.11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”) prevede, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 bis del D.lgs 178/2012, che i Comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 e aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono iscritti di diritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previa comunicazione, da parte del Legale rappresentante, al competente Servizio regionale, dei Comitati operanti sul territorio abruzzese.
L’articolo 43 denominato (Disposizioni per la riconversione di strutture socio sanitarie) prevede che le strutture della rete residenziale e semiresidenziale predefinitivamente autorizzate ed accreditate interessate da processi di riconversione continuano ad operare in forza del relativo titolo di autorizzazione e accreditamento predefinitivo – di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” – fino a definizione della istruttoria inerente il rilascio dell’autorizzazione definitiva all’esercizio e fino a completamento del percorso di accreditamento istituzionale per le prestazioni definite nell’accordo di riconversione.
In merito all’articolo 44 denominato (Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell’art. 1 della L. R. n. 20/2010) prevede in capo alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo la competenza in materia di autorizzazioni amministrative riguardanti le farmacie quali, nella fattispecie, il trasferimento di titolarità della farmacia, il trasferimento dei locali, la sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie pubbliche e private, la gestione provvisoria della farmacia, la sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all’ingrosso di medicinali ad uso umano.
CAPO X – recante: “Disposizioni in materia di personale”.
L’articolo 45 denominato (Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”) contiene previsioni in merito al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nei limiti fissati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 5 bis , del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
L’articolo 46 denominato (Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”) prevede la disciplina della figura del Vice Direttore nell’ambito dell’organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.
L’articolo 47 denominato (Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n.17 “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale”) prevede una modifica al comma 3 dell’articolo 8 della L.R. 17/2001 in ossequio alle ultime modifiche apportate all’’articolo 43 dello Statuto della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti della Legge Statutaria Regionale 20 marzo 2015, n. 1.
L’articolo 48 denominato ((Intervento di manutenzione normativa in materia di pubblico impiego regionale”)
Secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, con la creazione del principio di onnicomprensività, si è inteso, inoltre, elevare a principio fondamentale, ai sensi del novellato art. 117 della Cost., il divieto per le singole amministrazioni di determinare autonomamente nuove voci retributive al di là di quelle previste dalla contrattazione collettiva, a ciò ostando il nitido disposto dell’art. 2 comma 3 T.U. n. 165/01, che devolve esclusivamente a quest’ultima la fissazione delle regole relative al trattamento economico.
Tale impostazione è condivisa anche dall’ARAN, la quale ha avuto modo di affermare che: “Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa,….(omissis)…. dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente; è evidente che l’ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità. (RAL 1610).
Pertanto, ove si verifichi la fattispecie considerata del conferimento di incarichi “ad interim”, l’ente darà applicazione alle previsioni contrattuali “valorizzando” significativamente la retribuzione di risultato dei funzionari interessati.
CAPO XI – recante: “Disposizioni materia di patrimonio regionale”.
Il capo X, recante “Disposizioni in materia di patrimonio regionale”, che comprende gli articoli dal 49 al 54, contiene disposizioni in merito alla razionalizzazione del patrimonio della Regione Abruzzo prevedendo un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali.
CAPO XII – recante: “Disposizioni varie”.
L’articolo 55 denominato (Modifiche alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015”) prevede che , a partire dal 2016, lo stanziamento del capitolo di bilancio 14.01.002 – 11419 denominato “Spese per l’espletamento delle elezioni regionali”, istituito con l’articolo 230 della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, sarà determinato ed iscritto con legge di bilancio e non più con il ricorso allo strumento della annuale legge di Stabilità.

L’articolo 56 denominato (Interpretazione autentica del comma 1 bis dell’articolo 1 della L.R. 14 luglio 2010 n. 27 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998 n. 64 recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale”) concernente l’interpretazione autentica del comma 1 bis dell’articolo 1 della L.R. 14 luglio 2010 n. 27 trova la propria ratio giuridica nella necessità di leggere la norma regionale in maniera sistematica ed organica, tenuto conto delle diverse competenze che la legge attribuisce ai diversi Enti che concorrono alla tutela dell’ambiente, per cui, i miglioramenti delle matrici ambientali non possono non costituire macro obiettivi alla cui realizzazione è tenuto lo Stato, in primis, che ha competenza esclusiva in ambito ambientale, nonché le regioni e gli Enti territoriali a cui le norme assegnano delle specifiche competenze in ambito ambientale di tipo settoriale. L’Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale ARTA, quale organo tecnico della Regione, contribuisce ad elaborare e a fornire i dati ambientali a servizio della Regione e degli Enti territoriali perché questi ottimizzino le politiche ambientali di loro competenza. L’Agenzia, infatti, non ha compiti e competenze per intervenire direttamente sui fenomeni di inquinamento ambientale. L’Agenzia , al contrario, fornisce tramite il proprio personale , altamente specializzato, e alla propria strumentazione tecnica e scientifica dati ed informazioni puntuali e necessarie perché vengano poste in essere dai diversi Enti competenti le misure programmatiche e tecnico-amministrative per la prevenzione e tutela dell’ambiente. Alla luce di quanto sopra sarebbe auspicabile una interpretazione del testo normativo per renderlo più adeguato alla realtà e più coerente all’intero articolato della legge che stabilisce i compiti e le funzioni dell’Agenzia e, di conseguenza, pervenire ad una più corretta valutazione dell’attività dell’Arta a supporto dell’attività ambientale delle diverse Autorità Amministrative.
L’articolo 57 denominato (Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2012 n. 68 “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”) prevede una deroga all’applicazione della riduzione di spesa prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’art 15 della D.L. 24-4-2014 n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, per quanto concerne i mezzi necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori in forza di norme nazionali e comunitarie.
L’articolo 58 denominato (Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande) prevede, nel rispetto dei principi affermati dall’art. 63 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (“Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) che, nel caso di impossibilità di realizzare aperture derivanti dalle particolari condizioni urbanistiche, statiche e distributive dell’immobile, nei locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che insistono in edifici preesistenti, è consentito fare ricorso a sistemi artificiali di aerazione e illuminazione, alternativi e compensativi ai sistemi di aerazione e illuminazione naturale.
L’articolo 59 denominato (Modifiche alla L.R. 14 marzo 2000, n. 25 “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici”) dispone modifiche all’articolo 2 e all’articolo 3 della L.R. 25/2000 concernenti sia la composizione del CRIT (Comitato tecnico regionale per l’informatica e la telematica) sia le competenze ascritte allo stesso.
L’articolo 60 denominato (Norma in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e le altre Pubbliche Amministrazioni) al fine di consolidare e replicare le esperienze collaborative intraprese con il Ministero della Giustizia attraverso la stipula di Protocolli d’Intesa con i Tribunali abruzzesi, intende istituzionalizzare il ricorso a forme di collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni che sono chiamate ad erogare servizi in favore dei cittadini e delle imprese che vivono ed operano sul territorio abruzzese, ciò al fine di elevarne i relativi standard di qualità. In particolare, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la norma prevede, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione regionale, e delle norme statali e contrattuali in materia di personale, la possibilità di stipulare, con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 , comma 2, del dlgs 165/2001, convenzioni, protocolli di intesa ed ogni altra forma di collaborazione consentita dall’ordinamento giuridico, con la finalità di disciplinare il ricorso al personale dipendente degli enti stipulanti l’accordo, ciò al fine di garantire la efficace ed efficiente funzionalità di quegli uffici che erogano servizi in favore di cittadini ed imprese. L’articolo in esame si compone di un unico comma e nell’ambito del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il presente intervento normativo sembra che si possa inquadrare nell’ambito delle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa regionale”, di competenza esclusiva regionale ai sensi dell’art. 117, comma 4 della Costituzione, nonché, per quanto concerne i soli profili attuativi afferenti agli istituti relativi al trasferimento temporaneo del personale, alla materia ”ordinamento civile” di competenza esclusiva statale art 117, comma 2, lett. l). A tale ultimo proposito si osserva che il rispetto della norme statali è garantito dalla circostanza che nella norma è fatto espresso richiamo al rispetto delle norme statali e contrattuali in materia di personale. Infine appare utile evidenziare come il ricorso a strumenti negoziali per stabilire idonee forme di collaborazione garantisca l’autonomia organizzativa di ogni pubblica amministrazione coinvolta.
L’articolo 61 denominato (Norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dalla Sezione IV dello Statuto Regionale) ribadisce il principio che la potestà regolamentare di cui alla Sezione IV dello Statuto della Regione Abruzzo, deve intendersi quella delegata dalla Stato nelle materie di esclusiva competenza statale e che spetta alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti di funzionamento della Regione e di attuazione di leggi regionali, di atti e di norme comunitarie.
CAPO XII – recante: “Disposizioni in materia di polizia locale” che comprende l’articolo 62, prevede disposizioni in materia di polizia locale, modificando l’articolo 5 della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).
Il CAPO XIII – recante: “Disposizioni finali ” contiene la norma finanziaria (articolo 63) che ribadisce che la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e l’entrata in vigore (articolo 64).

Il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa
(Dott. Giovanni Savini)

Il Componente la Giunta
(Dott. Silvio Paolucci)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Luciano D’Alfonso)

Allegato:  Pdf del file RELAZIONE al Disegno di legge regionale Collegato normativo alla legge di stabilità economico finanziaria regionale 2015

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